VISITE FISCALI DIPENDENTI PUBBLICI 2019: NOVITÀ
In linea generale, mentre gli orari e le fasce di reperibilità degli statali in materia di visite fiscali non sono cambiati, le novità hanno riguardato solo il Polo Unico Inps. Con la riforma della Pubblica Amministrazione le nuove regole sulle visite fiscali degli statali, in vigore dal 13 gennaio 2018 e confermate anche per il 2019, prevedono che i controlli in caso di malattia potranno essere effettuati più volte e in maniera consecutiva.
L’obiettivo di questa riforma è quello di ridurre i casi di falsa malattia. L’INPS al quale è affidata la competenza esclusiva nelle visite fiscali, potrà bussare alla porta dei dipendenti statati, che si assentano per malattia anche nei giorni festivi o di riposo settimanale.
VISITE FISCALI DIPENDENTI PUBBLICI 2019
Come su accennato, le visite fiscali per malattia potranno essere svolte con cadenza sistematica e ripetitiva, anche nei giorni festivi o di riposo settimanale.
Questa è solo una delle novità introdotte con il Decreto Madia che all’art. 2 dispone che negli orari di reperibilità indicati dalla legge sarà possibile essere sottoposti a più controlli da parte dell’INPS in casi di malattia sospetta
L’articolo 2 del Decreto n. 206 rimanda, poi, al comma 5 dell’articolo 55 septies del Testo unico sul pubblico impiego, nel quale si dispone che i controlli sulle assenze per malattia vengono disposte dalle PA valutando la condotta complessiva del dipendente, “tenendo conto dell’esigenza di contrastare e prevenire l’assenteismo”.
Inoltre la visita fiscale si può richiedere fin dal primo giorno di assenza dal lavoro nel caso in cui si verifichi ad esempio nelle giornate precedenti o successive a quelle non lavorative.
FASCE DI REPERIBILITA’
In caso di malattia, i dipendenti pubblici sono obbligati a restare a casa e ad essere reperibili in alcune ore della giornata, e negli orari nei quali i medici dell’inps potranno effettuare i controlli, e nello specifico:
Mattina: dalle ore 9 alle 13
Pomeriggio: dalle ore 15 alle 18
L’obbligo di reperibilità dovrà essere rispettato anche nei giorni festivi e non lavorativi.
Le stesse regole si applicano anche a Forze Armate, Vigili del Fuoco e Corpi armati dello Stato che, come chiarito dall’INPS con il messaggio n. 2109, rientrano tra i soggetti inclusi nella disciplina del nuovo Polo Unico dell’INPS, fatta esclusione della possibilità di controlli d’ufficio da parte dell’Istituto.
ESONERO DALLE VISITE FISCALI 2019
I casi in cui non c’è obbligo di rispettare orari e fasce di reperibilità riguardano i dipendenti statali che si assentano per uno dei seguenti motivi:
- patologie gravi che richiedono terapie salvavita;
- causa di servizio riconosciuta che abbia dato luogo all’ascrivibilità della menomazione unica o plurima alle prime tre categorie della Tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, ovvero a patologie rientranti nella Tabella E del medesimo decreto;
- stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta, pari o superiore al 67%.
VERBALE VISITA FISCALE 2019
Il verbale della valutazione della capacità lavorativa o meno, sarà redatto dal medico dell’INPS durante la visita fiscale, il verbale dovrà essere trasmesso per via telematica all’Inps e messo a disposizione del dipendente della Pubblica Amministrazione interessato e del datore di lavoro pubblico.
Un punto importante della riforma dispone che, in caso di variazione dell’indirizzo di reperibilità presso cui effettuare la visita, il dipendente ne deve dare tempestiva comunicazione all’Amministrazione di riferimento che a sua volta dovrà comunicarlo all’INPS.
MANCATA EFFETTUAZIONE VISITA FISCALE
In caso di mancata effettuazione della visita fiscale per assenza del lavoratore all’indirizzo indicato, è data immediata comunicazione motivata al datore di lavoro che l’ha richiesta.
Nel caso di assenza durante gli orari della visita fiscale, il medico dell’Inps, rilascerà invito a visita ambulatoriale presso l’Ufficio medico legale dell’Inps competente per territorio il primo giorno utile.
MANCATA ACCETTAZIONE ESITO VISITA FISCALE INPS
Nel caso in cui il dipendente statale non dovesse accettare l’esito della visita fiscale effettuata dal medico Inps sarà necessario effettuare il rifiuto in via immediata.
Il medico annoterà sul verbale il manifestato dissenso che deve essere sottoscritto dal dipendente e contestualmente invita lo stesso a sottoporsi a visita fiscale, nel primo giorno utile, presso l’Ufficio medico legale dell’INPS competente per territorio, per il giudizio definitivo.
In caso di rifiuto a firmare il verbale della visita fiscale da parte del dipendente, il medico informa tempestivamente l’Inps e predispone apposito invito a visita ambulatoriale.
RIENTRO ANTICIPATO AL LAVORO
Può verificarsi anche il caso che il dipendente guarisca prima rispetto a quanto previsto dal certificato medico, se ciò si verificasse il dipendente per rientrare anticipatamente dovrà richiedere obbligatoriamente un certificato sostitutivo che dovrà essere rilasciato dallo stesso medico che ha redatto il certificato di malattia, o da altro medico in caso di assenza o impedimento assoluto del primo.
Naturalmente chi volesse approfondire le regole sulle visite fiscali può consultare il testo del decreto n. 206 del 17 ottobre 2017 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2017, in vigore a partire dal 13 gennaio 2018.