Usufrutto a vita: i nuovi coefficenti per il 2017
È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 2016 il Decreto Ministeriale 23 dicembre 2016, con cui il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha aggiornato le modalità di calcolo dei diritti previsti dal Testo Unico dell'imposta di registro e da quello che disciplina successioni e donazioni. L'adeguamento tiene conto della variazione del saggio degli interessi legali disposta dal ministro dell'economia con decreto del 7 dicembre 2016. Entrambi i provvedimenti producono effetti dal 1° gennaio 2017. Il taglio degli interessi legali allo 0,1% annuo rende meno oneroso, per esempio, il ricorso all'istituto del ravvedimento operoso in materia tributaria. Ma tale riduzione comporta pure un aumento generalizzato dei valori dei coefficienti per la determinazione dei diritti di usufrutto a vita e delle rendite o pensioni vitalizie rispetto a quelli precedentemente in vigore. Il Mef precisa che per mantenere la coerenza del sistema, che risulta essere di natura convenzionale, si è proceduto a determinare i nuovi valori tenendo conto, in particolare, degli intervalli di età già previsti dal prospetto allegato alla legge n. 408/1990, cui rinvia l'art. 13, comma 2, della stessa legge. Si tratta cioè del meccanismo da utilizzare per scorporare, dal valore di piena proprietà di un bene, ad esempio un immobile, il diritto di usufrutto dal diritto di nuda proprietà, in base all'età dell'usufruttuario. Le modifiche si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate e a quelle non autenticate presentate per la registrazione, alle successioni apertesi e alle donazioni fatte a decorrere dalla data del 1° gennaio 2017.