NOVITÀ PENSIONI. RITA E QUOTA 100 SI POSSONO CUMULARE
Con l’introduzione del DL 4/2019 molti contribuenti hanno cominciato a domandarsi se la Rendita Integrativa Anticipata (RITA) può essere cumulata con quota 100, la misura proposta dal Governo per superare la Legge Fornero.
La RITA è uno strumento che consente la corresponsione di un reddito corrisposto con cadenza mensile per raggiungere la pensione di vecchiaia.
Questa misura sarebbe dovuta entrare in vigore a partire dal maggio 2017 con l’ape sociale e l’ape volontario ma per una serie di problematiche questa ha iniziato a produrre i suoi effetti a partire dal 1° gennaio 2018.
Ma vediamo nel dettaglio se è possibile cumulare la RITA con quota 100 e chi può richiedere la Rendita Integrativa Anticipata.
PENSIONI, ULTIME NOVITÀ: È POSSIBILE CUMULARE LA RITA CON QUOTA 100?
Il DL 4/2019 ha introdotto diverse novità in tema previdenziali, tra queste troviamo quota 100 che consente a tutti coloro che hanno compiuto 62 anni di età e che hanno versato almeno 38 anni di contributi di andare in pensione anticipatamente.
Molti contribuenti da allora si domandano se la Rendita Integrativa Anticipata (RITA) possa essere cumulata con quota 100: la risposta è sì.
Infatti la legge prevede che la RIRA continui ad essere corrisposta sino al raggiungimento dell’età di vecchiaia, salvo revoca dell’interessato.
Questo grazie alla riforma operata dall’articolo 1, co. 168-169 della legge 205/2017 sull’articolo 1, co. 188-193 della legge che aveva vietato l’erogazione della RITA ai titolari di trattamenti pensionistici diretti.
Quindi anche i contribuenti che beneficiano della RITA, che decideranno di presentare domanda per quota 100, non dovranno rinunciare alla Rendita Integrativa Anticipata.
CHI PUÒ BENEFICIARE DELLA RITA?
Possono beneficiare della Rendita Integrativa Anticipata (RITA) i lavoratori che soddisfano i seguenti requisiti:
- cessazione dell’attività lavorativa;
- massimo cinque anni per l’accesso alla pensione di vecchiaia;
- venti anni di contribuzione nel regime obbligatorio di appartenenza;
- cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari;
o, in alternativa:
- inoccupazione per un periodo superiore a 24 mesi;
- massimo dieci anni per l’accesso alla pensione di vecchiaia;
- cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari.
Si ricorda che la documentazione fornita per dimostrare la sussistenza dei requisiti non dovrà ottenere alcun benestare da parte dell’INPS.