Modello EAS

Con la Risoluzione 110 del 12 dicembre 2012, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito quali sono i termini ultimi di presentazione del modello Eas e di pagamento della sanzione prevista attraverso la remissione in bonis. 
Le organizzazioni che si sono costituite prima del 2012, hanno tempo fino al 31 dicembre 2012 per regolarizzare la propria posizione, adempiendo all'obbligo EAS e pagando la sanzione di 258 euro.
Si segnala che gli enti che hanno inviato il Modello EAS oltre i termini e vogliono sanare la propria posizione attraverso l'istituto della remissione in bonis, non sono tenuti a presentare nuovamente il modello EAS ma devono solo versare la sanzione.
Le organizzazioni costituite nel 2012 – e che non a hanno adempiuto all'EAS entro i 60 giorni dalla loro costituzione – possono usufruire della remissione in bonis entro il 30 settembre 2013.

In futuro, le organizzazioni che si costituiranno e che, per mancanza di informazioni, si troveranno in difetto con i termini di invio del modello EAS, potranno sanare la loro situazione entro il 30 settembre dell'anno successivo alla loro costituzione qualora non siano state oggetto di ispezioni inviando il modello EAS dopo aver pagato una sanzione di 258 Euro tramite F24 (vedi fac-simile a fondo pagina).


CHI DEVE PRESENTARE IL MODELLO

Enti obbligati dalla comunicazione

La Circolare n.45/E chiarisce che la comunicazione dei dati rilevanti ai fini fiscali, prevista dall’articolo 30 del D.L. n.185/2008 (c.d. “Decreto anti – crisi”), è intesa riferirsi a: 

1) Enti privati non commerciali di tipo associativo, di cui all’articolo 148, comma 1, del DPR n.917/1986 (TUIR), anche se limitati alla riscossione di quote associative e contributi; 

2) Enti privati associativi privilegiati, di cui all’articolo 148, commi 3,5,6 e7, del citato TUIR. Si tratta, in particolare, di Enti che si avvalgono del regime tributario agevolato sancito dall’articolo 148 del DPR n.917/1986 (TUIR) e dall’articolo 4, comma 4 sec. periodo e comma 6, del DPR n.633/1972 in materia di IVA, caratterizzati dalla registrazione all’Ufficio del Registro dei rispetti atti costitutivi e statuti (ovvero con scrittura privata autenticata o con atto pubblico), oltreché comprensivi nei loro documenti delle clausole di cui al comma 8 del menzionato articolo 148 TUIR. 

Enti esonerati dalla comunicazione

La Circolare, riprendendo l’elenco delle precedenti comunicazioni, appone ulteriori chiarimenti:

1) Organizzazioni di volontariato di cui alla L.Q. n.266/1991, iscritte nei registri (o albi) regionali (o provinciali) previsti dall’articolo 6 della stesse Legge.  

2) Associazioni sportive dilettantistiche iscritte nel registro del CONI e non esercenti attività commerciali. 

3) Associazioni pro loco che optano per il regime contabile di cui alla legge n.398/1991. 

4) Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale (ONLUS):