Esenzione IVA per la chirurgia estetica solo con prescrizione medica
Esenzione IVA per la chirurgia esteticasolo con prescrizione medica: novità in arrivo sul trattamento fiscale
Novità in arrivo per l'esenzione IVA delle prestazioni di chirurgia estetica: con un emendamento al DL Anticipi, approvato in Commissione Bilancio del Senato nella giornata del 30 novembre, si punta a fare luce sul trattamento fiscale da applicare, più volte al centro di dubbi. Via libera con la prescrizione medica
Si punta a fare luce sull’esenzione IVA della prestazioni di chirurgia estetica con le novità in arrivo durante l’iter di conversione in legge del Decreto Anticipi: un emendamento approvato in Commissione Bilancio del Senato il 30 novembre 2023 esclude dall’imposta sul valore aggiunto gli interventi a patto che le finalità terapeutiche emergano da una prescrizione medica.
Alcune prestazioni di questo tipo rientrano già nel perimetro dell’esenzione IVA, ma nell’articolo 10 del Decreto numero 633 non ci sono espliciti riferimenti alla chirurgia estetica.
La questione è aperta e dibattuta da tempo e l’emendamento al Decreto Anticipi sembra voler porre fine a ogni dubbio: il testo dovrà arrivare il 6 dicembre in Aula e deve essere convertito il via definitiva entro il 17 dicembre.
Esenzione IVA e chirurgia estetica: novità in arrivo sul trattamento fiscale
Attualmente sono già esclusi dal campo di applicazione dell’IVA gli interventi di chirurgia estetica che possono essere classificati come “prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione della persona rese nell’esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza”.
Durante l’interrogazione a risposta immediata che si è tenuta a marzo 2022 sul tema, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha ribadito la possibilità di beneficiare dell’agevolazione solo se le prestazioni risultano “ontologicamente connesse al benessere psico-fisico del soggetto (…) e quindi alla tutela della salute della persona”, escludendo tutto ciò che può essere classificato come puramente estetico.
Per orientarsi in questa classificazione, bisogna considerare anche le precisazioni della Corte di Giustizia Europea fornite a marzo 2013 (causa C-91/12):
“Le semplici convinzioni soggettive che sorgono nella mente della persona che si sottopone a un intervento di carattere estetico in merito ad esso non sono, di per sé, determinanti ai fini della valutazione della questione se tale intervento abbia scopo terapeutico”.
A stabilire la destinazione dei trattamenti di chirurgia estetica alla diagnosi, alla cura o alla guarigione di malattie o problemi di salute o alla tutela, al mantenimento e al ristabilimento della salute delle persone, deve essere il professionista che effettua la prestazione.
L’esenzione IVA per la chirurgia estetica, in sintesi, esiste già ma devono essere valutati dei parametri sia oggettivi che soggettivi: operazione non sempre immediata.
Alla richiesta di ulteriori chiarimenti sull’applicazione normativa, però il Ministero dell’Economia e delle Finanze contrapponeva il disegno di un quadro chiaro.
Esenzione IVA per la chirurgia estetica con prescrizione medica
Ora l’emendamento al Decreto Anticipi, approvato in Commissione Bilancio il 30 novembre, sembra intervenire proprio per spazzare via i dubbi di applicazione dell’articolo 10, comma 1 lettera 18, del Decreto IVA alla chirurgia estetica.
Il testo che si punta ad inserire nel DL numero 145 del 2023, da convertire in legge in via definitiva entro la scadenza del 17 dicembre, recita:
“A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, la esenzione dall’imposta sul valore aggiunto, prevista dall’articolo 10, primo comma, n. 18), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si applica alle prestazioni sanitarie di chirurgia estetica rese alla persona volte a diagnosticare o curare malattie o problemi di salute ovvero a tutelare, mantenere o ristabilire la salute, anche psico-fisica, solo a condizione che tali finalità terapeutiche risultino da apposita attestazione medica”.
Si confermano i riferimenti alla diagnosi, cura e riabilitazione della persona e al benessere fisico ma anche psicologico e si citano esplicitamente le prestazioni di chirurgia estetica.
Al medico il compito di attestare le finalità terapeutiche dell’intervento effettuato tramite la prescrizione medica.
Fonte: Informazionefiscale.it – Rosy D’Elia – IVA