DOMESTICI: INFORTUNIO, MALATTIA E CASSA COLF
La legge per i collaboratori domestici prevede tutele specifiche in caso di assenza per infortunio e malattia.
L’ASSENZA PER INFORTUNIO
Durante la prestazione lavorativa può succedere che il lavoratore subisca un infortunio, in tal caso il datore di lavoro deve inviare la denuncia all’INAIL entro le 24 ore dall’accadimento o due giorni dalla ricezione del certificato di infortunio, per gli eventi non guaribili entro tre giorni, entro due giorni dal ricevimento della prosecuzione se l’evento si protrae oltre i giorni diagnosticati.
I primi tre giorni sono a carico del datore di lavoro mentre i successivi sono pagati dall’INAIL. In caso di infortunio, il lavoratore non si recherà al posto di lavoro che però deve essere conservato per i seguenti periodi:
- Per anzianità oltre i due anni, 180 giorni di calendario
- Per anzianità fino a sei mesi, superato il periodo di prova, 10 giorni di calendario
- Per anzianità da più di sei mesi a due anni, 45 giorni di calendario
L’ASSENZA PER MALATTIA
I collaboratori domestici in caso di malattia, non sono obbligati a trasmettere il certificato medico all’INPS, ma devono darne tempestiva comunicazione al datore di lavoro inviando entro due giorni dal rilascio del certificato medico, lettera raccomandata; oppure il lavoratore convivente può consegnare il certificato direttamente nelle mani del datore di lavoro.
L’assenza per malattia dà diritto alla conservazione del posto di lavoro per i seguenti periodi:
- Per anzianità da più di sei mesi a due anni, 45 giorni di calendario
- Per anzianità fino a sei mesi, superato il periodo di prova, 10 giorni di calendario
- Per anzianità oltre i due anni, 180 giorni di calendario
In caso di malattia oncologica documentata dall’ASL competente, i periodi suddetti possono essere prolungati del 50%.
Il trattamento economico varia a seconda dell’anzianità ed è così corrisposto:
- Fino al 3°giorno consecutivo, per il 50% della retribuzione globale di fatto
- Dal 4°giorno in poi, per il 100% della retribuzione di fatto
La retribuzione invece spetta per i seguenti periodi:
- Per un massimo di otto giorni, per anzianità fino a sei mesi
- Per un massimo di quindici giorni, per anzianità oltre i due anni
- Per un massimo di dieci giorni, per anzianità da più di sei mesi a due anni
LA CAS.SA.COLF
Tale istituto integra e aggiunge prestazioni e servizi forniti dalla sanità pubblica. Precisiamo però che l’assicurazione del lavoratore alla Cassa impone un versamento aggiuntivo di importo pari a 0,03 euro per ogni ora di lavoro, di cui 0,01 euro sono a carico del lavoratore.
Il versamento aggiuntivo lo si può aggiungere ai consueti versamenti trimestrali attraverso:
- L’aggiunta dell’importo risultante da euro 0,03 per le ore retribuite nel trimestre
- L’inserimento nel campo c.org il codice F2
Beneficiari delle prestazioni sono i dipendenti iscritti alla cassa sanitaria dal primo giorno del trimestre per il quale inizia il versamento dei contributi di assistenza contrattuale e che possono usufruirne dal primo giorno del secondo trimestre e, solo se risultano pagati almeno quattro trimestri continuativi di contributi precedenti all’eventuale richiesta di prestazione e che risultino versati almeno contributi sanitari per 25,00 €.
Il requisito di continuità si estende anche al periodo di disoccupazione ma solo per i due trimestri successivi a quello nel quale sia avvenuta la cessazione del rapporto di lavoro.
Il vantaggio di essere iscritti alla cassa è che si ha diritto al rimborso economico per diarie per ricovero, convalescenza, spese periodo gravidanza, rimborsi protesi ortopediche, spese per trattamenti fisioterapici oltre ad indennità per grandi interventi in strutture pubbliche.
Inoltre in caso di rivalsa INAIL, il datore si lavoro si vedrà rimborsate le spese sostenute per il risarcimento a suo carico, nella misura di € 25.000,00 per ciascun evento e per anno civile.
L’assicurazione tutela il datore anche nei casi RCT per danni causati involontariamente a terzi dai lavoratori.
Precisiamo inoltre che la responsabilità dei versamenti alla Cassa dei lavoratori domestici è del datore di lavoro che sarà ritenuto responsabile della eventuale perdita del diritto alle prestazioni.