CASSA INTEGRAZIONE, ESTESO SGRAVIO CONTRIBUTIVO: LE ISTRUZIONI INPS PER RICHIEDERLO
Con una nuova comunicazione, l’Inps è tornato a fare chiarezza sullo sgravio contributivo connesso ai contratti di solidarietà, in favore delle imprese destinatarie, i cui periodi di CIGS per solidarietà risultavano conclusi entro il 31 ottobre 2019. L’agevolazione è stata adesso estesa, con istruzioni e nuove indicazioni per le imprese e i datori di lavoro.
Sgravio Contributivo CIGS esteso: chi può richiederlo
La disciplina inerente lo sgravio contributivo in favore dei datori di lavoro che stipulino contratti di solidarietà era già stata esposta con la circolare Inps n. 100 del 9 settembre 2020, con la quale erano state fornite le istruzioni operative per la fruizione dello stesso.
In particolare, si tratta di una riduzione contributiva del 35% per ogni lavoratore interessato alla riduzione dell’orario di lavoro in misura superiore al 20% per la durata del contratto e, comunque, per un periodo non superiore a ventiquattro mesi, nei limiti delle risorse preordinate nel Fondo per l’occupazione, in favore dei datori di lavoro che stipulino contratti di solidarietà, i cui periodi di CIGS per solidarietà risultavano conclusi entro il 31 ottobre 2019.
Con il messaggio n. 100 del 26 aprile 2021, come anticipato sopra, l’agevolazione è stata estesa, ammettendo alla fruizione dello sgravio in argomento le imprese, destinatarie dei decreti di ammissione alle riduzioni contributive in argomento, i cui periodi di solidarietà si sono conclusi entro il 30 settembre 2020.
Come richiedere lo sgravio contributivo CIGS
La procedura per il conseguimento dello sgravio deve essere attivata su iniziativa del datore di lavoro.
La Struttura territoriale Inps competente dovrà poi, sulla base della documentazione prodotta dall’azienda, accertare la presenza dei presupposti per il riconoscimento della riduzione contributiva. Dopo di che, portato a termine questo primo step, dovrà attribuire il codice di autorizzazione “1W” alla posizione aziendale, che in questo modo verrà identificata come “Azienda che ha stipulato contratti di solidarietà accompagnati da CIGS, ammessa alla fruizione delle riduzioni contributive ex lege 608/1996”.
Le quote di sgravio riconosciute alle imprese potranno e dovranno essere poi riportate nel flusso Uniemens, indicando all’interno della sezione “Denuncia Aziendale”, sotto la voce “Altre Partite A Credito”, i seguenti elementi:
- nell’elemento “Causale A Credito”, andrà inserito il codice causale già in uso “L982”, avente il significato di “Arretrato conguaglio sgravio contributivo per i CdS stipulati ai sensi dell’articolo 1 del D.L. 30 ottobre 1984, n.726 (L.863/1984), nonché dell’art. 21, comma 1, lett. c), D. Lgs. n. 148/2015, anno 2019”;
- nell’elemento “Importo A Credito”, si dovrà inserire invece il relativo importo.
Le predette operazioni di conguaglio dovranno essere effettuate entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di pubblicazione del messaggio Inps (del 26 aprile 2021), in conformità a quanto stabilito nella deliberazione Inps n. 5 del 26 marzo 1993, approvata con D.M. 7 ottobre 1993.
Fonte: https://quifinanza.it/lavoro/video/cassa-integrazione-sgravio-contributivo-inps/485365/