Bonus sicurezza: ridotto al 50% per immobili ad uso promiscuo
È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 22 dicembre 2016 n. 298 il Decreto del Ministero delle Finanze 6 dicembre 2016 che definisce i criteri e le procedure per l’accesso al credito di imposta per le spese sostenute nel 2016 per i sistemi di video sorveglianza digitale o allarme o per contratti con istituti di sorveglianza, al fine di prevenire le attività criminali. Il bonus è stato istituito dalla legge di stabilità 2016, comma 982, Legge n. 208/2015 e spetta alle persone fisiche per le spese per impianti su immobili non utilizzati nell’esercizio dell’attività di impresa o di lavoro autonomo ma spetta anche in caso di immobili utilizzati per uso promiscuo ossia sia a fini residenziali che per attività di impresa o lavoro autonomo, in misura però ridotta del 50%. Il decreto specifica che il “credito d'imposta” deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2016 ed è utilizzabile in compensazione, a decorrere dalla data di pubblicazione del provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate di cui al comma 2, dell'art. 3, concernente l'individuazione della percentuale di utilizzo del credito d'imposta medesimo. Si può utilizzare il credito spettante in diminuzione delle imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi.