L’AGEVOLAZIONE PRIMA CASA RESISTE ANCHE ALLA SEPARAZIONE
I benefici fiscali relativi all’agevolazione prima casa, resistono anche in caso di separazione tra marito e moglie. Infatti, il bonus non decade quando la casa di abitazione viene venduta a terzi prima dei cinque anni, in linea con quanto stabilito nell’accordo tra coniugi omologato dal giudice.
Il chiarimento arriva dall’Agenzia delle Entrate con la risoluzione numero 80 del 09/09/2019. Lo spunto arriva da un caso pratico che vede protagonisti una coppia che, nel 2015 ha acquistato un immobile e nel 2018 decide di lasciarsi.
Si rivolgono all’Agenzia delle Entrate per sapere se decadono dal beneficio fiscale prima casa a cui hanno avuto accesso nel 2015, dato che vendono la casa prima del termine dei cinque anni dall’acquisto.
Chi compra, da un privato o da un’azienda in esenzione Iva, usufruendo del trattamento fiscale di favore applica un’imposta di registro pari al 2%, invece che al 9%, sul valore catastale dell’immobile. E accede a un costo delle imposte ipotecaria e catastale di 50 euro l’una.
Ma per non decadere dal beneficio, deve rispettare il termine dei 5 anni per vendere a sua volta l’immobile. Chi non lo fa è tenuto a versare la differenza tra l’imposta di registro in misura ordinaria e le imposte corrisposte per l’atto di trasferimento, oltre a una sanzione pari al 30% delle stesse imposte e il pagamento degli interessi di mora.
Tuttavia esistono delle eccezioni, come appunto nel caso in cui la casa sia venduta a seguito di accordo di separazione. Nella risoluzione n.80 del 2019 si legge:
“La cessione a terzi di un immobile oggetto di agevolazione prima casa, in virtù di clausole contenute in un accordo di separazione omologato dal giudice, finalizzato alla risoluzione della crisi coniugale (come nel caso di specie), non comporta la decadenza dal relativo beneficio”.
Agevolazione prima casa e separazione: i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate
La novità sul rapporto che lega la separazione e l’agevolazione prima casa trova le sue origini nell’articolo 19 della legge n. 74 del 6 marzo 1987.
Nel testo si legge:
“Tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché ai procedimenti anche esecutivi e cautelari diretti ad ottenere la corresponsione o la revisione degli assegni di cui agli artt. 5 e 6 della legge 1°dicembre 1970, n. 898, sono esenti dall’imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa”.
La norma nasce per favorire e promuovere, in breve tempo, una soluzione idonea a garantire l’adempimento delle obbligazioni che gravano sui coniugi.
La scelta di conservare l’agevolazione prima casa anche in caso di separazione è stata motivata dal richiamo ad una recente ordinanza della Corte di Cassazione numero 7966 del 21/03/2019, secondo la quale:
“Recuperare l’imposta in conseguenza della inapplicabilità dell’agevolazione fiscale sulla prima casa da parte dell’Erario significherebbe sostanzialmente imporre una nuova imposta su di un trasferimento immobiliare avvenuto in esecuzione dell’accordo tra i coniugi e, pertanto, andare palesemente in senso contrario alla ratio della disposizione”.