730-2018. L’integrazione del modello originario
I contribuenti che hanno inviato il Modello 730, ordinario o precompilato, entro lo scorso 23 luglio accorgendosi successivamente di aver effettuato errori od omissioni che comportano anche un risultato d’imposta diverso da quello scaturente dal modello originario devono seguire precise indicazioni operative al fine di regolarizzare la propria posizione fiscale. L’integrazione della dichiarazione originaria può passare dalla presentazione di un 730 integrativo entro il prossimo 25 ottobre o dal ricorso obbligatorio al Modello Redditi,da inviare in prima battuta entro il 31 ottobre 2018.
Se il 730 è correttamente compilato, ma il contribuente si è accorto di aver dimenticato di dichiarare gli oneri deducibili o detraibili, vi è la possibilità di:
- presentare entro il 25 ottobre 2018 un modello 730 integrativo. Lo stesso deve essere presentato presso il Caf anche se il modello precedente era stato presentato al datore di lavoro o all'ente pensionistico o era stato inoltrato direttamente tramite il sito internet dell'Agenzia delle Entrate
- presentare, in alternativa, un modello REDDITI Persone fisiche (Unico) entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta successivo. Se, invece, il contribuente si è accorto di aver dimenticato di dichiarare dei redditi oppure ha indicato oneri deducibili o detraibili in misura superiore a quella spettante, deve presentare obbligatoriamente un modello REDDITI Persone fisiche e pagare direttamente le somme dovute, compresa la differenza rispetto all'importo del credito risultante dal modello 730, che verrà comunque rimborsato dal sostituto d'imposta.
Riguardo il 730 integrativo esistono di tre tipi:
codice 1: se la rettifica effettuata nel modello dichiarativo determina un maggior credito o un minor debito;
codice 2: se la rettifica riguarda solo una variazione del sostituto;
codice 3: se la rettifica riguarda sia una variazione del sostituto sia un maggior credito e un minor debiti.
Il730 integrativo deve essere comunque presentato a un CAF o a un professionista abilitato anche in caso di assistenza precedentemente prestata dal sostituto o qualora il contribuente abbia provveduto direttamente. Il contribuente che presenta il 730 integrativo deve esibire la documentazione necessaria al CAF o al professionista abilitato per il controllo della conformità dell’integrazione che viene effettuata. Il rimborso che eventualmente risulta dal 730 integrativo avverrà direttamente in busta paga.